1.1 L’articolo 9 della Costituzione
L’art. 9 Cost. recita:
“1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.“
La Repubblica è l’intera collettività, è il complesso degli organi pubblici – Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Tutti gli organi pubblici sono esortati dalla Costituzione a farsi carico del compito di proteggere il patrimonio culturale del Paese.
Rientra nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117 2, lett. s, Cost).
Rientra nelle materie di legislazione concorrente la voce “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” (art. 1173 Cost).
Pertanto:
1) lo Stato, in via esclusiva, deve occuparsi di tutelare, ovvero proteggere e conservare il patrimonio culturale,
2) mentre lo Stato e le Regioni, in via concorrente, si occuperanno di valorizzare, ovvero di promuovere la conoscenza, l’accessibilità e la riqualificazione del patrimonio culturale.
Con l’art. 9 Cost. i Padri costituenti hanno considerato tra i compiti essenziali dello Stato la promozione, lo sviluppo e l’elevazione culturale della collettività, realizzate attraverso la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.
Si consideri, poi, che l’art. 9 è stato inserito tra i Principi fondamentali: pertanto il diritto di godere del patrimonio culturale è un diritto inviolabile della persona, posto tra i valori primari del nostro ordinamento.
1.2 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Una prima disciplina organica in materia di beni culturali e paesaggistici è costituita del D.lg. 490/1999.
Dopo pochi anni il predetto Testo unico è stato abrogato e sostituito dal D.lg. 42/2004, ovvero dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il Codice prevede all’art. 1:
- comma 1 che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale del Paese;
- comma 2 che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese hanno il fine di preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio.
- comma 3 che è compito dello Stato, delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
- comma 5 che i privati, se proprietari, possessori o detentori di tali beni devono garantirne la conservazione, in considerazione della funzione sociale che tali beni rivestono.
Successivamente il Codice prevede all’art. 2 la definizione di patrimonio culturale, che, secondo tale disposizione, risulta costituito:
- dai beni culturali e
- dai beni paesaggistici
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (art 22 Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Esempi di beni culturali sono: gli scavi di Pompei, i templi di Agrigento, gli Affreschi sella Cappella sistina, la Torre di Pisa, i Bronzi di Riace, i Quadri di autori famosi i papiri egiziani, ecc
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge (art 23 Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Esempi di beni paesaggistici sono: le Dolomiti, l’Etna, i Parchi nazionali gli alberi monumentali, le Grotte di Castellana, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro bellezza, le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze i territori costieri di mare e lago, i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti in appositi elenchi.