3. I tribunali per i minorenni: composizione, competenze e ruolo dei giudici onorari

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI

Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è un organo specializzato dell’amministrazione della giustizia, che è stato istituito con R.D. n.1404/34, convertito nella legge n. 835/35. Il T.M. è un organo collegiale, composto da quattro giudici due giudici professionali (c.d. togati) – cioè il presidente e un giudice a latere e due giudici onorari , un uomo e una donna, “ benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia …” (art. 2 legge citata) (tale origine professionale dei giudici onorari rende l’organo giudiziario specializzato, perché le persone che lo compongono hanno la capacità di interpretare i comportamenti dei minori e le dinamiche familiari che ci sono dietro).

Il T.M. ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello o sezione di Corte d’Appello.  A livello nazionale operano 29 T.M., con un organico di circa 782 magistrati, dei quali circa 600 sono onorari

Le decisioni di competenza del T.M., salvo alcune eccezioni, non sono mai del singolo giudice, ma del Tribunale costituito in collegio, proprio per garantire la specializzazione dell’organo giudicante . Ciascuno dei quattro giudici dispone di un voto e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del presidente e del giudice togato.

Il T.M. esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore ( v. Convenzione di New York del 1989 , ratificata dall’Italia con la Legge 176 del 1991, che ha statuito: “ In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente “ (art. 3, comma 1 ).

In materia penale il T.M. ha competenza esclusiva: giudica, infatti, di tutti i reati commessi da un soggetto durante la minore età, anche se commessi in concorso con persone adulte. Non è raro che il giudizio avvenga dopo parecchio tempo e che quindi si celebri nei confronti di chi è ormai maggiorenne. Ciò nonostante, si applicano sempre le regole dei processo penale minorile contenute nel Codice di Procedura Penale Minorile ( C.P.P.M. – D.P.R. n. 448/1988 e D.L.vo n.272/89).

L’attività penale viene svolta dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.),  giudice “togato”  che decide monocraticamente , dal Giudiece dell’Udienza Preliminare (G.U.P.), composto da un  togato e da due onorari e dal Tribunale in sede dibattimentale ( 2 togati 2 onorari). Il T.M. esercita anche le funzioni di tribunale di sorveglianza .

La competenza del T.M. in materia civile  non è, invece, esclusiva, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni riguardanti la tutela dei minori (v. ad es. Tribunale ordinario, nelle materie della separazione de del divorzio e  Giudice Tutelare). Al T. M. spettano gli interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli ( l’art. 147 del codice civile fissa tali doveri in quelli di mantenimento, educazione ed istruzione).

Il Tribunale può porre dei limiti all’esercizio della potestà genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l’intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e controllare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 del codice civile). Può, inoltre, allontanare il minore dalla casa familiare (artt. 330,333 e 336 codice civile ) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o istituto o anche a persone singole (artt. 2 e 4 della legge n. 184/83). Nei casi più gravi, può dichiarare i genitori decaduti dalla responsabilità sui figli (art. 330 del codice civile) e, quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità e inserirlo definitivamente in un’altra famiglia, disponendo l’interruzione dei rapporti del minore con la famiglia di origine (artt. 8 e ss della legge n. 184/83).

Inoltre, il T.M. autorizza, per gravi motivi, il minore che abbia compiuto gli anni 16 a contrarre matrimonio (art. 84 C.C.) e autorizza la continuazione dell’esercizio dell’impresa nel caso di apertura di tutela (art. 371, ult. comma C.C.). Una competenza specifica è inoltre prevista dal nuovo testo dell’art. 317 bis C.C. circa l’emenazione dei provvedimenti “più idonei” ad assicurare agli ascendenti il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

Il T.M. decide anche sull’idoneità all’adozione internazionale delle coppie aspiranti e provvede a rendere efficaci in Italia i provvedimenti stranieri di adozione.

Sceglie inoltre le coppie per l’adozione di bambini italiani dichiarati adottabili. Alla fine del periodo di affidamento preadottivo pronuncia l’adozione, sia internazionale, che nazionale.

Il T.M. ha anche una competenza  amministrativa che riguarda interventi educativi a favore di adolescenti in difficoltà  (artt. 25 e 25 bis del R.D. 1404/34).

In tutte le materie di propria competenza, caratteristica importante dell’attività del T.M. ( che non lo è per il tribunale ordinario ) è quella di avvalersi della collaborazione dei servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie; l’intervento sul minore o sulle famiglie non risulta pertanto caratterizzato da spirito sanzionatorio , ma, più spesso, propositivo di migliori condizioni di vita e di migliori relazioni familiari, attraverso l’attivazione dei servizi necessari in una determinata situazione .

IL RUOLO DEI GIUDICI ONORARI

Nel sistema della giustizia minorile la funzione di Giudice Onorario è complessa e rilevante, perché finalizzata alla ricerca di soluzioni che corrispondano all’interesse del minore attraverso l’utilizzo di conoscenze appartenenti ai saperi extragiuridici (in particolare all’area psicosociale).

Il giudice onorario (G.O.) per tutta la durata dell’incarico è un giudice e quindi, nell’esercizio di tale attività, deve osservare i principi deontologici del giudice. In particolare, il principio fondamentale che deve osservare è quello secondo cui il giudice è terzo e non è parte. Il G.O., inoltre, non svolge un ruolo di consulente” o di “aiutante” dei giudici “togati”, ma è giudice anch’egli, con pari dignità e deve decidere secondo scienza e coscienza, con la caratteristica che è stata evidenziata più sopra di essere un interprete del ” mondo minorile ” e delle relazioni all’interno della famiglia.

Il ruolo del G.O. e il contenuto della sua attività sono stati delineati dal Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) in una serie di delibere (circolari), l’ultima delle quali è quella del febbraio 2004 (v. sezione “Info giustizia minorile“) .

L’attività del G.O. si attua mediante la partecipazione ai collegi giudicanti, penali e civili, nonchè con lo svolgimento di attività istruttoria civile, che può essere delegata dal presidente del Tribunale o dal Collegio al singolo giudice (per esempio quando si tratta di sentire un minore o i suoi genitori).

dott. Luciano Spina

GIUDICI ONORARI MINORILI, CONSIGLIERI ED ESPERTI: ruolo e funzione

Scritto da Angelo Barretta

E’ stato di recente pubblicato, 06 Novembre 2015, il bando relativo alla nomina e conferma dei Giudici Onorari minorili per il triennio 2017 – 2019, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Proviamo a fare un po’ di chiarezza e capire chi sono i giudici onorari, di cosa si occupano e perché anche gli Psicologi sono coinvolti nella selezione per la nomina di Giudice Onorario o Esperto del Tribunale di Sorveglianza.

Il bando è rivolto all’individuazione di esperti tecnici fra cui anche gli Psicologi.

Il componente privato è un esperto tecnico, e solo dopo la Legge del 27 Dicembre 1956 n. 1441, agli artt. 4 e 5, può essere nominato anche lo Psicologo, in quanto viene introdotta una nuova disciplina, la psicologia, fino ad allora gli esperti erano considerati solo i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale e pedagogia. Inoltre la Legge del 1956 stabilisce che i componenti privati degli organi giudiziari minorili debbano essere due, un uomo e una donna, e debbano avere almeno trent’anni, normativa tutt’oggi in vigore.

Il titolo di Giudice Onorario Minorile è riservato solo ai componenti privati del Tribunale per i minorenni, mentre per la sezione della Corte d’appello per i minorenni il titolo è di Consigliere Onorario, invece nel Tribunale di Sorveglianza l’appellativo è di Esperto.

Il Tribunale per i Minorenni, istituito e disciplinato dal R.D. 20 luglio 1934 n. 1404 convertito nella legge n. 835/35 e successive modificazioni, ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello o sezione di Corte d’Appello.  A livello nazionale operano 29 Tribunali per i Minorenni, con un organico di circa 782 magistrati, dei quali 600 circa sono onorari.

Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è un organo specializzato dell’amministrazione della giustizia, è un organo collegiale, composto da quattro giudici, due giudici professionali (c.d. togati) – cioè il presidente e un giudice a latere – e due giudici onorari, un uomo e una donna, cittadino benemerito dell’assistenza sociale” e “cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia (art. 2 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni). Per cui egli viene scelto in quanto portatore di una specifica competenza, congrua con la specializzazione del Tribunale per i minorenni

Il T.M. esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa, cioè in tutte le decisioni che riguardano i minori, ove l’interesse su questi ultimi è considerato importante e fondamentale.

Il Giudice onorario per tutta la durata dell’incarico, un triennio, è un Giudice a tutti gli effetti  e, quindi, nell’esercizio di tale attività, deve osservare i principi deontologici del giudice di professione, cioè il Giudice togato. In camera di consiglio, il voto del giudice onorario o del consigliere onorario, ha lo stesso peso di quello del giudice togato:

I compiti del Giudice Onorario nel giudizio e nell’istruttoria.

Il giudice onorario non è il consulente tecnico, il suo compito è quello di giudicare,  vale a dire, la stessa funzione del Giudice togato, con la specifica che il giudizio di quest’ultimo è dato sulla base delle norme giuridiche, mentre quello del Giudice onorario è dato sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche di cui egli è portatore. Ma i due giudizi si sommano, e formano un’unica decisione: quella del tribunale, che è organo specializzato proprio perché a composizione mista.

Per preparare la decisione, è solitamente necessaria un’attività istruttoria consistente, tra l’altro, nell’ascolto delle parti interessate (genitori, minore, operatori di comunità, altri attori a vario titolo coinvolti ecc.).

Fare istruttoria è un’attività delicata, e per un giudice onorario può essere molto più difficile che prendere parte a una decisione collegiale. Nell’istruttoria il giudice onorario è solo, ed agisce al fine di raccogliere tutti gli elementi necessari per la decisione collegiale. Nel fare istruttoria, il giudice onorario si deve confrontare con situazioni e ruoli per lui del tutto nuovi, e può commettere degli errori. Il più frequente è dimenticare che in quel momento egli è un Giudice e non un terapeuta, e nemmeno un supervisore dei servizi, e il suo lavoro non consiste in un colloquio clinico ma in un atto processuale.

Il Tribunale per i Minorenni in campo penale, giudica coloro che hanno commesso reati prima di compiere la maggiore età.

I Giudici togati si aspettano dai Giudici Onorari, competenza tecnica, professionalità e continuo aggiornamento, in quanto le conoscenze specialistiche sono varie e molteplici, per scegliere insieme le soluzioni più idonee a favore del minore.

In ogni Corte d’appello c’è un’apposita sezione, denominata Sezione per i minorenni, che giudica sugli appelli presentati contro le decisioni del Tribunale per i minorenni, e che è presieduta da un presidente di sezione della stessa Corte.

La Sezione per i minorenni, è un organo specializzato a composizione mista, composta da giudici togati (che in corte d’appello si chiamano consiglieri) e da giudici onorari (che qui si chiamano consiglieri onorari).

La Sezione per i minorenni giudica in composizione di cinque consiglieri, di cui tre togati (uno dei quali presiede il collegio giudicante) e due onorari. Pertanto, nei giudizi di appello gli onorari non sono più in parità (come nell’udienza del tribunale per i minorenni), ma sono in minoranza. Ciò comporta la necessità di una loro partecipazione particolarmente attiva alle camere di consiglio, e la capacità di spiegare ai consiglieri togati, gli aspetti scientifici e tecnici di un determinato problema.

Esperto tribunale di sorveglianza

Il Tribunale di Sorveglianza svolge esclusivamente funzioni giurisdizionali a livello distrettuale, è composto da tutti i magistrati degli uffici di sorveglianza del distretto e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia nominati ogni tre anni dal CSM.

In ogni Tribunale di Sorveglianza c’è un organo decisionale, costituito da quattro componenti: il Presidente, uno dei Magistrati di Sorveglianza in servizio (sotto la cui giurisdizione ricade il condannato o il soggetto sulla cui posizione si deve deliberare) e da due esperti.

Compiti del Tribunale di Sorveglianza:

  • decidere sulla concessione della riabilitazione e della liberazione condizionale;
  • applicare o meno misure alternative alla detenzione in carcere (detenzione domiciliare, libertà vigilata e affidamento in prova ai servizi sociali, lavoro esterno);
  • provvedere sull’estinzione della pena per esito positivo della misura e sul rinvio e la sospensione dell’esecuzione della pena.

Particolare importanza rivestono le decisioni del Tribunale di sorveglianza in merito alle misure alternative alla detenzione che possono definirsi un’applicazione concreta della concezione della pena quale processo teso alla rieducazione del reo.